#3 – Referendum Costituzionale del 25/26 giugno : votare informati – Premierato assoluto
di SKA su ControInformazione il 19 Giugno 2006, 06:30
Puntata #3 – Premierato “assoluto” (Artt. 92-96)
Il Primo Ministro è designato direttamente dagli elettori, non più come capo di una coalizione (che può quindi essere sostituito nel corso della legislatura), ma come premier “assoluto”, che dura in carica tutta la legislatura.
Praticamente inamovibile.
Ha potere di nomina e revoca dei ministri, che secondo la Costituzione vigente sono nominati dal Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica potrà solo prendere atto della decisione.
Il programma di Governo presentato dal Primo Ministro sarà votato solamente dalla Camera dei Deputati che ne assicura l’attuazione.
Non sarà più previsto quindi il voto di fiducia di entrambe le Camere
Se la Camera dei Deputati (l’unica camera che può farlo) decide di votare la sfiducia del Premier quest’ultimo dovrà dimettersi, ma automaticamente anche la Camera dei Deputati dovrà sciogliersi.
L’unico caso in cui si potrà mantenere aperta la Camera dei Deputati è quello in cui ci sia un accordo quasi plebiscitario sul successore del Premier.
Questa viene chiamata Sfiducia Costruttiva e deve essere approvata, dai deputati appartenenti alla stessa maggioranza governativa del Primo Ministro uscente, poichè non è consentita la formazione di un nuovo Governo grazie al concorso delle opposizioni.
Un suicidio quindi.
Difficile credere che i Deputati italiani vogliano arrivare al definitivo scioglimento della Camera e alla fine della legislatura, tenuti sotto scacco della volontà del Premier.
Tratto dal Piano di Rinascita Democratica della Loggia P2 di Licio Gelli
“I – modifica della Costituzione per stabilire che il Presidente del Consiglio è eletto dalla Camera all’inizio di ogni legislatura e può essere rovesciato soltanto attraverso le elezioni del successore;
Leggi tutte le modifiche apportate agli articoli della Costituzione