Medici clandestini
di Camerata Stizza su Notizie Commentate il 5 Febbraio 2009
Art. 32 della Costituzione Italiana:
«La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti»
Il riferimento è verso questa barbarie fatta legge per cui i medici dovrebbero denunciare gli stranieri clandestini che si rivolgono a loro per essere curati.
Contestualmente:
Art. 365 del codice penale:
«Chiunque, avendo nell’esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d’ufficio, omette o ritarda di riferirne all’Autorità indicata nell’articolo 361, è punito con la multa fino a 516 euro. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale»
Un cittadino clandestino quindi, pur avendone il diritto “umano” prima che legale, sarà portato a non rivolgersi ad un medico. Pur, magari, stando nella ragione per aver subito pestaggi o essere stato allegramente e bellamente incendiato nel bel mezzo di un parco.
Il sacrosanto diritto di avere strade più pulite parte anche da queste piccole cose.
Io proporrei un bonus di 200 euro per i clandestini che scelgono di auto-incendiarsi.
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6 Febbraio 2009 alle Feb 06, 09 | 9:28
Non credo che ci saranno medici che abbiano il coraggio di denunciare un malato “irregolare”.
Il problema è che questi ultimi, presi dalla paura di essere denunciati, magari per un ispettore del ministero nascosto sotto una lettiga, non ci andranno proprio in ospedale.
Chissà, Maroni e Sacconi se hanno pensato come evitare che muoiano per la strada.
Magari intensificheranno il servizio di nettezza urbana.
Roba da matti, anzi roba da razzisti
Saluti da Madrid
Paolo
6 Febbraio 2009 alle Feb 06, 09 | 10:59
Inviterei prima di mere speculazioni linguistiche ad informarsi sui doveri e gli obblighi di legge per un medico, e soprattutto sulla differenza sostanziale tra REFERTO ed OBBLIGO DI DENUNCIA!!!!
L’articolo 365 del codice penale non si applica infatti in caso di Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico servizio (ovvero medico ospedaliero o di Base): se un delinquente si rivolge in ospedale per farsi curare, essendo struttura pubblica, il medico ha il DOVERE, anche solo per sentito dire, di denunciare il reato! diverso è nell’esercizio della libera professione, dove curare anche un assassino ferito, se lo esporrebbe a sanzioni penali, esula il medico dal fare Referto!
Ignorantia Legis Non Admittam, informiamoci prima di trarre conclusioni sbagliate!!!!!
6 Febbraio 2009 alle Feb 06, 09 | 12:47
L’obbligo di denuncia si applica al medico in presenza di un reato. Quindi il discorso di Alessandro perde subito di valore, ma comunque argomentiamo.
La condizione di clandestinità era sino ad oggi tutelata sotto il profilo medico proprio per garantire le cure a Tutti. La dicitura Tutti sotto il profilo giurisprudenziale non significa “i cittadini”, ma tutte le persone presenti sul territorio italiano.
La soppressione della norma che vietava ai medici di segnalare la presenza di irregolari costringerà i clandestini – per paura di venire denunciati – a recarsi verso strutture abusive, ricevendo cure abusive ed ovviamente rischiose. La condizione di clandestinità non è sempre una colpa, così come la possibilità di essere malati o portatori di malattie potenzialmente infettive.