I Blogger pagheranno gli editori?
di SKA su ControInformazione il 6 Ottobre 2006
All’interno del Testo del decreto legge collegato alla Legge Finanziaria 2007 alcuni–blogger–attenti scovano all’altezza del Capo IX, l’art.32 che recita :
All’articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale
di articoli di riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le modalità di riscossione sono determinate sulla base di accordi tra i soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle categorie interessate.
Sono escluse dalla corresponsione del compenso le amministrazioni pubbliche di cui al cornma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».
In pratica nel nuovo comma aggiunto all’art.65 della legge 633/41 si specifica che la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali va pagata agli editori.
Questo ha causato sconcerto ed ha portato perfino alla creazione di una petizione on-line contro tale modifica. Se n’è occupato anche Punto Informatico
In pratica vi è la, giustificata, paura della museruola alla libera circolazione delle informazioni, anche in rete.
Tra cui quindi, anche i Blogger.
E’ così?
Il nuovo comma va letto nel proprio contesto.
L’art.65 della legge 633 recita questo :
1. Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l’utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell’autore, se riportato.
2. (ora 3) La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità , la fonte, incluso il nome dell’autore, se riportato.
(Fonte)
Libertà di riprodurre articoli di giornale o riviste che siano già stati messi a disposizione del pubblico, la cui utilizzazione non sia stata espressamente riservata.
Il nuovo comma risulta effettivamente quasi incomprensibile in questo contesto.
Non specifica chi siano i soggetti e cozza con il precedente comma 1.
Rassegne stampa
All’interno del comma vi è la volontà di proteggere l’editoria periodica dalle rassegne stampa non autorizzate e a scopo di lucro.
Non prettamente a scopi informativi quindi.
Questo viene specificato anche dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Ricardo Franco Levi sulle pagine dell’Associazione Dirittodautore.it
Per quanto riguarda i Blogger non dovrebbe esserci alcun problema in quanto il nuovo comma non è retroattivo, ma soprattutto (ecco perchè è importante il contesto) ci viene in aiuto l’art.70 della stessa legge 633/41 che recita :
1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.
2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell’equo compenso.
3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta.
Pertanto il Blogger (che di per sè non ha tendenzialmente -salvo alcuni casi specifici- alcuno scopo di lucro) non credo possa costituire concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera.
Cosa che invece possono costituire le rassegne stampa.
Ecco anche perchè sono state escluse le amministrazioni pubbliche.
Personalmente non credo che questa possa essere considerata una “limitazione alla libera informazione”, come detto da alcuni.
La normativa nel suo complesso punta a tutelare il legittimo diritto d’autore nella creazione di un’opera dell’ingegno, mantenendo inalterate la garanzie a tutti i soggetti per una libera e piena accessibilità all’informazione.
La parola ora a voi.
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7 Ottobre 2006 alle Ott 07, 06 | 12:39
copio incollo una mia serie di commenti per far prima, per dar seguito passa pure su BlogGoverno sul post di D4kcloud…
# Loud, blogMinistro Welfare e Sottosegretario Giustizia Dichiara:
October 6th, 2006 alle 6:17 pm
Ehi, innanzitutto la norma che citi (art. 32 legge finanziaria) non è certo retroattiva, quindi non hai bisogno di rimuovere i vecchi post.
Detto questo, la modificazione della Legge sul Diritto d´autore n. 633/1941, riguarda gli ??articoli di giornali o riviste?? e nello specifico si parla di quelli ??di attualità a contenuto economico, politico, etc.?? (comma 1, da legare in fase di interpretazione) e quindi rientramo nell´ambito di riproduzione a scopo commerciale da altri editori e giornali, per intenderci.
Infatti, il successivo art. 70 rimane invariato e salva i blog, recitando che ??Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purchè non costituiscano concorrenza all´utilizzazione economica dell´opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l´utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.??
7 Ottobre 2006 alle Ott 07, 06 | 12:41
# Loud, blogMinistro Welfare e Sottosegretario Giustizia Dichiara:
October 6th, 2006 alle 6:21 pm
Altrimenti andremmo contro una limitazione della libertà di espressione, costituzionalmente tutelata. Quindi ciò non può avvenire, e l’ambito applicativo di quella modifica riguarda i rapporti tra editori (siano di libri, giornali, etc.) nell’esercizio della loro attività di impresa. E si parla di accordi tra essi proprio per la determinazione dei compensi.
Non riguarda quindi l’espressione di un blogger che citi un testo tratto al fine di commentarlo per ragioni politiche, di critica, di insegnamento etc. (art. 70 Lda).
Luca
7 Ottobre 2006 alle Ott 07, 06 | 13:07
# Loud, blogMinistro del Welfare a BlogGoverno Dichiara:
October 7th, 2006 alle 2:30 pm
@D4rkcloud: attenzione. il diritto d’autore prevede propria l’uso riservato (copyright per intenderci) nel caso in cui l’autore non lo consenta esplicitamente. a questo scopo vengono in aiuto proprio le creative commons che molti di noi usano. ma la legge sul diritto d’autore chiarisce anche la legittimità della citazione di testi altrui a scopi di critica, pensiero politico, insegnamento, satira. quindi non facciamo confusione con interpretazione frettoloso, o come al solito diffondiamo panico inutile. Rimanendo intanto l’articolo che ne parla si scongiura il rischio che il blogger non possa citare. Il comma aggiunto invece è nell’articolo dell’attività d’editoria, che per definizione è a scopo commerciale (a cui si collega anche la legge 62/01).
@Antonio: in collegamento a quanto appena scritto sopra a D4rkcloud, vorrei aggiungere proprio che l’elemendo dello scopo commerciale è quello da non scordare. Nella legislazione precedente probabilmente mancava un obbligo per cui gli editori talvolta citavano non tanto per fare pubblicità al concorrente o per avere materiale da utilizzare, ma per guadagnare con farina del sacco di altri e quindi il legislatore avrà sentito l’esigenza di inibire contenziosi obbligandoli a stilare documenti contrattuali preventivi per le citazioni di testi di altri editori. Così da completare il regime di tutela e concorrenza non sleale. Se così, va ribadito che il blogger viene escluso.
<b>per qualsiasi ulteriore risposta passa da http://www.bloggoverno.net che fam prima! (sul post di d4rkcloud) ciao ciao.
7 Ottobre 2006 alle Ott 07, 06 | 13:52
Quel che mi sdubbia è, possibile che una modifica non sia accompagnata da una nota esplicativa?
Cioè, avranno fatto quelle modifiche per delle ragioni, le avranno scritte, ne avranno discusso.
Possibile che si debba fare il processo alle intenzioni… quando le intenzioni dovrebbero essere accessibili?
La mia ignoranza in materia legislativa non mi permette di rispondere, se qualcuno ha lumi sono curioso!
8 Ottobre 2006 alle Ott 08, 06 | 6:45
IO credo che il commento precedente sia un appunto fondamentale. non aggiungo altro
9 Ottobre 2006 alle Ott 09, 06 | 12:07
@Naufraghi, non puoi pretendere una nota esplicativa su un decreto legge che non è stato nemmeno discusso in Parlamento, dagli tempo.