La legge 150/2000: questa sconosciuta
di SKA su ControInformazione il 29 Agosto 2007
Leggendo il libro “Santi, Poeti e Comunicatori (Colloquio informale sulla legge 150/2000)” Fara Editore – 2004 di Stefano Martello e Gennaro Pesante gentilmente inviatomi da Fara Editore ci si rende conto che la legge 150/2000 possa essere considerata la normativa più sconosciuta in merito alla comunicazione degli enti pubblici. Se non fosse stato per un libro di diritto studiato qualche anno fa, lo sarebbe stata anche per me. Nonostante io sia de facto un comunicatore laureato col pallino del giornalismo.
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Santi, poeti e comunicatori. Colloquio informale sulla Legge 150/2000
Siccome questa non è una recensione, passo oltre molto rapidamente. Per chi è “comunicatore” o vorrebbe lavorare nel campo questo libro potrebbe risultare molto interessante e coglie sicuramente nel segno, in prima istanza per lo stile informale, colloquiale ed un po’ scanzonato utilizzato dagli autori. In seconda istanza perchè riesce ad introdurre la problematica di una legge che dovrebbe regolamentare la comunicazione all’interno degli uffici pubblici, ma che risulta essere ancora disattesa da molti degli stessi enti. Introduce anche la differenziazione tra comunicazione istituzionale e marketing pubblicitario dei servizi svolti dall’ente in questione: la “res pubblica” può essere trattata come un prodotto da pubblicizzare ai cittadini, o il cittadino va informato in maniera sobria, ma incisiva e corretta?
Dopo aver colto nel segno il libro però perde colpi in quanto non riesce a far chiarezza sui contenuti effettivi della famigerata legge 150/2000. Il testo integrale della normativa a fine libro aiuta anche meno.
La Legge n. 150 del 7 giugno 2000 – di cosa si occupa (Testo integrale)
“Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni” può ad oggi rappresentare il caposaldo normativo della comunicazione pubblica, con essa la comunicazione delle amministrazioni pubbliche diviene obbligo e ne vengono definiti strumenti e soggetti. Con questa normativa la Comunicazione, o meglio l’Informazione, viene definita come risorsa fondamentale quindi legittimata e con la previsione che essa sia elemento principale dell’attività di una Pubblica Amministrazione.
L’articolo 1 è il manifesto dell’intero impianto legislativo. Il punto 1 è chiarissimo “Le disposizioni della presente legge, in attuazione dei principi che regolano la trasparenza e l’efficacia dell’azione amministrativa, disciplinano le attività di informazione e di comunicazione delle amministrazioni pubbliche”
Le Strutture (figure professionali) (Art. 6)
Dal punto di vista dei soggetti il testo legislativo istituisce formalmente 3 differenti strutture operative:
–il portavoce
–l’ufficio stampa
–l’ufficio relazioni con il pubblico (URP)
Le prime due dovranno occuparsi di tutte le attività di informazione, mentre gli URP si occuperanno della attività di comunicazione in aggiunta ad analoghe strutture quali “sportelli per il cittadino”, “sportelli unici” e sportelli polifunzionali e per le imprese. La separazione tra informazione e comunicazione diviene definitivamente netto.
Il Portavoce è una figura che viene creata appositamente ed è legato a doppio filo da un rapporto fiduciario con l’organo che egli rappresenta, può anche essere esterno all’amministrazione e si occupa dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli altri organi d’informazione nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, stampa e relazioni pubbliche; (Art. 7)
A proposito del Portavoce va fatta una specifica ancora più chiara : per questa figura non sono previsti alcun tipo di percorso formativo, tantomeno il possesso di determinati requisiti. Non vi sono limiti di età o delle previsioni di incompatibilità. Può farlo chiunque, se chiamato dall’Amministrazione.
L’Ufficio per le relazioni con il pubblico è indirizzato ai cittadini singoli e associati. Sono incaricati di garantire loro l’esercizio dei diritti di informazione e accesso anche attraverso l’illustrazione delle varie normative richieste, sulle strutture e sui compiti dell’amministrazione stessa; (Art. 8 )
L’Ufficio Stampa deve essere costituito da personale iscritto all’Albo nazionale dei giornalisti ed ha il compito di curare i rapporti fra l’istituzione ed i mezzi di informazione di massa. L’Ufficio stampa è diretto da un coordinatore (capo-ufficio stampa) ed è l’addetto a curare i collegamenti con gli organi d’informazione attenendosi ai principi di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni d’interesse per l’amministrazione. Coordinatori e componenti dell’Ufficio stampa non possono però esercitare, per tutta la durata dei propri incarichi, attività professionali radiotelevisive, stampa o giornalismo (non può fare il giornalista al di fuori dell’Ufficio stampa, così è più facile) (Art. 9)
Va aggiunta una postilla: la normativa prevede un bonus per coloro che hanno svolto attività di Ufficio stampa pur non essendo iscritti all’albo sino all’entrata in vigore della legge. Si dovrà allegare tutta la documentazione di carattere giornalistico più la dimostrazione di aver partecipato ad un percorso formativo previsto dalla normativa (anche se nel 2007 risulta un po’ anacronistico, è bene specificarlo ugualmente).
Un’altra parte della normativa è dedicata ai Piani di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, da trasmettere al Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio, che predispone un Piano annuale di comunicazione, approvato dal Consiglio dei ministri. Al Dipartimento è richiesto un parere preventivo sulla comunicazione pubblicitaria delle Amministrazioni statali. (articoli 11, 12 e 13 della legge 150)
L’articolo 3 del Dpr 422/2001 chiarisce i dubbi e aiuta a capire le figure di giornalisti, che troveranno una collocazione negli uffici stampa delle amministrazioni pubbliche
Il regolamento chiarisce:
- che degli uffici stampa potranno far parte soltanto giornalisti professionisti e pubblicisti;
- che i giornalisti responsabili degli Uffici stampa dovranno possedere un diploma di laurea, mentre i redattori potranno possedere soltanto il requisito minimo dell’iscrizione nell’Albo dei Giornalisti;
- che le Regioni (ordinarie e a statuto speciale) e il Ministero degli Esteri non hanno alcun obbligo di applicare la legge 150/2000;
- che le lauree previste sono quelle in scienze della comunicazione, in relazioni pubbliche e in materie assimilate, mentre i laureati in discipline diverse dovranno aver conseguito il titolo di specializzazione o di perfezionamento post laurea o altri titoli post universitari rilasciati in scienze della comunicazione o in relazioni pubbliche e in materie assimilate da università ed istituti universitari pubblici e privati, ovvero dovranno aver conseguito master in comunicazione presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione se di durata meno equivalente, presso il Formez, la Scuola superiore della pubblica amministrazione locale e altre Scuole pubbliche nonché presso strutture private abilitate alle attività di formazione e con specifica esperienza e specializzazione nel settore;
- che il conferimento dell’incarico di responsabile dell’Urp e di capo ufficio stampa a soggetti estranei alla pubblica amministrazione è subordinato al possesso dei requisiti della laurea (per il capo dell’ufficio stampa) e dell’iscrizione nell’Albo dei giornalisti;
- che le attività formative del personale in servizio (negli Urp e negli Uffici stampa) dovranno essere portate a compimento dalle amministrazioni entro 24 mesi dall’entrata in vigore del regolamento 422/2001.
(chiarimento tratto dall’analisi di Franco Abruzzo linkata sotto)
Per un’analisi approfondita sin nei minimi dettagli vi rimando all’analisi giuridica della legge 150/2000 di Franco Abruzzo
Dati relativi all’attuazione della legge 150/2000
Negli anni 2002 – 2003 sono state effettuate dal Dipartimento della Funzione Pubblica due indagini nazionali sullo stato di attuazione della legge 150/2000
1° monitoraggio nazionale sullo stato di attuazione della Legge 150/2000 (anno 2002)
2 ° monitoraggio nazionale sullo stato di attuazione della Legge 150/2000 (anno 2003) (.pdf)
Non sono riuscito a trovarne di più recenti, se non un monitoraggio effettuato dalla Provincia di Pescara e l’Associazione Comunicazione Pubblica(.pdf)
Tutti e 3 i monitoraggi denotano chiaramente come la legge 150/2000 non sia ancora pienamente recepita dagli enti pubblici e spesso neanche conosciuta.
“su 895 enti pubblici intervistati, solo il 23,2% (nel 2002 il 35,5%) dimostra di aver già recepito la legge; il 13,1%, (nel 2002 il 14,1%)
ancora non la riconosce; mentre il 62,2% concentrato nel nord Italia ha recepito la legge solo in parte, (nel 2002 il 47,7%).”
Sono alla ricerca di un’indagine più recente per paragonare i dati, se ne siete a conoscenza linkate pure nei commenti.
Comunicatori d’Italia, facciamoci avanti.
Siti Utili
ComPubblica.it
Comunic@zione Pubblica
Diritto & Diritti – Osservatorio sulla Comunicazione
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